Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. L'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
      2. La presente legge stabilisce i princìpi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autovettura con conducente, nel rispetto dei princìpi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario.
      3. Ai sensi della presente legge costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autovetture acquistate con sovvenzioni pubbliche, di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese o delle ditte che svolgono attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autovettura con conducente.
      4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, è garantire in particolare:

          a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese o delle ditte al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività di noleggio di autovettura con conducente in riferimento alla libera circolazione delle persone;

          b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro;

          c) la omogeneizzazione e la collocazione dell'attività di noleggio di autovettura con conducente all'interno del medesimo

 

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settore di mercato nel quale è collocato anche l'esercizio di attività di noleggio di autobus con conducente.